Esoneri contributivi per le aziende con certificazione di parità di genere

Con decreto del 20 ottobre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministri per le Pari Opportunità e la Famiglia e dell’Economia e delle Finanze, è intervenuto per definire criteri e modalità di concessione degli esoneri contributivi previsti dall’art. 5 della l. 162/2021 per le aziende private che conseguono la certificazione della parità di genere.

 

Certificazione di genere: un impegno concreto per ridurre le disparità

 

Inserita dal Governo nella missione 5 “Coesione e Inclusione” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la certificazione della parità di genere è una delle novità introdotte dalla legge 162/2021, che modifica il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. 198/2006).

Le aziende possono ottenerla mettendo in atto interventi concreti e misurando il proprio rendimento nelle aree individuate dalla Prassi UNI PdR 125:2022, che definisce le linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere prevedendo l’adozione di un insieme di indicatori prestazionali (KPI) inerenti alle politiche di inclusione nelle organizzazioni. In particolare, le aree sottoposte a osservazione sono le seguenti: Cultura e strategia, Governance, Processi HR, Opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, Equità remunerativa per genere, Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro. Obiettivo della prassi è colmare i gap esistenti e, al tempo stesso, produrre un cambiamento sostenibile e durevole nel tempo.

La certificazione della parità di genere, che può essere erogata esclusivamente da enti accreditati e va rinnovata ogni due anni in base ai piani di mitigazione e miglioramento messi in atto dalle organizzazioni, attribuisce alle aziende private il diritto a una riduzione dell’1% (fino a 50mila euro all’anno) sui contributi da versare, oltre che punteggi premianti per gare, bandi e progetti pubblici.

 

 

Esoneri contributivi: come ottenerli

 

Con il comunicato stampa del 28 novembre 2022, il Ministero del Lavoro ha reso noto il decreto n. 349, adottato il 20 ottobre scorso, che definisce i criteri e le modalità per la concessione degli sgravi contributivi conseguenti all’ottenimento della certificazione di cui all’articolo 46-bis del d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

Ai fini dell’ammissione all’esonero, le aziende, per il tramite del rappresentante legale, di un delegato o degli altri soggetti previsti dalla normativa, sono tenute a inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS secondo i termini e le modalità indicate dall’Istituto medesimo.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni: 1) i dati identificativi dell’azienda; 2) la retribuzione media mensile, l’aliquota datoriale media e la forza aziendale media relative al periodo di validità della certificazione di parità di genere; 3) la dichiarazione sostitutiva di essere in possesso della certificazione di parità di genere e di non essere incorsi in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro; 4) il periodo di validità della certificazione.

Le domande sono verificate dall’INPS e sono ammesse con riferimento all’intero periodo di validità della certificazione. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica periodicamente all’INPS i dati identificativi delle aziende del settore privato che hanno ottenuto la certificazione.

Il Ministero precisa che, per favorire il più ampio accesso all’esonero contributivo, qualora le risorse dovessero risultare insufficienti in relazione al numero di domande complessivamente ammissibili, il beneficio riconosciuto è proporzionalmente ridotto.

L’INPS autorizza i datori di lavoro alla fruizione dell’esonero nella misura dell’1%, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui e l’eventuale riduzione in caso di risorse insufficienti. Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.

In caso di revoca della certificazione, le imprese interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione all’INPS e al Dipartimento per le pari opportunità.

 

 

Numeri in crescita per la certificazione

 

Da luglio 2022 a oggi sono state erogate circa un centinaio di certificazioni – un numero in costante aumento, che dimostra il reale impegno delle imprese per il raggiungimento della parità di genere. L’interesse nei confronti della certificazione si riscontra non solo tra le grandi aziende, ma anche tra le piccole e medie imprese.  Al riguardo, la prassi UNI prevede che per le piccole organizzazioni (da 10 a 49 addetti) e per le micro organizzazioni (da 1 a 9 addetti) il processo di certificazione vada incontro a semplificazione:  in questi casi, infatti, l’applicazione degli indicatori avviene secondo un principio di proporzionalità e gradualità in ragione del differente profilo dimensionale e della diversa complessità organizzativa.

Sebbene l’esonero fiscale rappresenti un incentivo significativo alla scelta di procedere alla certificazione, sempre più aziende stanno compiendo questo passo per ottenere un riconoscimento ufficiale del proprio impegno e accedere a un percorso di maturazione organizzativa e di miglioramento continuo.

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